Art. 6.
(Registrazione e certificazione dell'attività formativa svolta).

      1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare sull'apposita scheda professionale le attività formative esterne e interne e le mansioni cui il lavoratore è adibito.
      2. La certificazione della formazione è affidata alla struttura pubblica territorialmente competente, anche per il tramite dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa è utile anche ai fini del bilancio delle competenze e del riconoscimento di crediti formativi.
      3. In caso di recesso da un contratto formativo, la formazione esterna e interna effettuata può essere riconosciuta utile, in parte o totalmente, anche nell'ambito di un nuovo contratto formativo da parte della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.
      4. I termini e le modalità della registrazione e della certificazione dell'attività formativa svolta sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

 

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n. 281, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
      5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun anno di formazione esterna, il lavoratore deve partecipare a moduli integrativi predisposti dalla struttura formativa incaricata.